L’impatto sul prezzo del petrolio della “notte dei lunghi coltelli” in Arabia Saudita
November 9, 2017
STRETTA FINALE SUI CARBURANTI. ESTRAZIONE DAL DEPOSITO SOLO PREVIO PAGAMENTO
January 2, 2018
mostra tutto

MANOVRA 2018. LA NUOVA FATTURA ELETTRONICA

2 gennaio 2018

Con la definitiva approvazione della legge di Bilancio 2018, il legislatore ha generalizzato l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico. Questa è una delle novità più rilevanti introdotte dal Governo con nuova manovra finanziaria, prevista al fine di colmare il notevole tax-gap che il nostro Paese registra ormai da tempo rispetto agli altri Paesi Comunitari.

L’obbligo dell’emissione delle fatture in formato elettronico dal 1° gennaio 2019 entrerà, dunque, in vigore sia nei rapporti afferenti le transazioni commerciali tra imprese c.d. B2B (ovvero Business-to-business) sia per quelli che intercorrono tra le imprese e i consumatori/clienti finali c.d. B2C (ovvero Business to Customer).

Pertanto, a partire da tale data, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (e le relative variazioni) effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, dovranno obbligatoriamente essere certificate mediante fatturazione elettronica.

Restano, invece, escluse dall’obbligo in commento le operazioni transfrontaliere ovvero tutte le operazioni effettuate o ricevute da o verso soggetti non stabiliti nel territorio nazionale. Le informazioni relative a queste operazioni, però, dovranno prontamente essere comunicate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

In caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere è prevista una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, con il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Sono esenti da tale obbligo comunicativo solo le operazioni transfrontaliere per le quali sia stata già emessa una fattura elettronica o una bolletta doganale.

Saranno altresì esonerati dall’obbligo di emissione della fattura in forma elettronica i soggetti passivi che rientrano nel “regime di vantaggio” ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e nel regime forfettario ex art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014.

L’obbligo di fatturazione elettronica sarà, invece, anticipato già al 1° luglio 2018, per quanto concerne:

  • le cessioni di benzina e gasolio;
  • le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti pubblici.

Stessa data per l’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per le cessioni di carburante effettuate nei confronti di soggetti Iva presso gli impianti stradali di distribuzione, salvo se effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa o di arti o professioni. Tali operazioni, infatti, saranno comunque comunicate all’Agenzia delle Entrate mediante i corrispettivi telematici.

Si ricorda all’uopo che le schede carburante non potranno più essere utilizzate ai fini della deducibilità del costo, sia per quanto concerne le imposte dirette sia per quanto riguarda l’iva. La deducibilità a tal fine viene subordinata esclusivamente all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.

Posticipata, inoltre, al 1 settembre 2018 (non più al 1 gennaio) la fatturazione elettronica per le operazioni c.d. tax free shopping ovvero per le cessioni di beni di consumo effettuati in Italia, da viaggiatori stranieri, residenti o domiciliati fuori dalla Comunità europea (quindi extra-Ue) per i quali è prevista la restituzione dell’imposta sul valore aggiunto pagata sull’acquisto, quale stimolo, incentivo e sviluppo del nostro commercio internazionale. Dunque a partire dal 1 settembre 2018 tali operazioni, se di ammontare almeno pari a 155 euro, dovranno essere documentate con fattura elettronica.

Appare evidente che le nuove disposizioni ampliano notevolmente la platea dei soggetti interessati dalla fatturazione elettronica.

Viene inoltre precisato che la fattura elettronica dovrà essere emessa in Xml utilizzando il Sistema di Interscambio o lo standard europeo che verrà stabilito con apposito decreto ministeriale.

Gli operatori economici potranno tuttavia avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali (ovvero nei confronti di coloro che non acquistano nell’ambito di un attività d’impresa o professionale) saranno rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico dovrà essere messa a disposizione dei medesimi da chi emette la fattura salva la facoltà dei consumatori di rinunciarvi.

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle elettroniche o non trasmessa tramite Sdi, la fattura si intende non emessa e trova applicazione la sanzione prevista in caso di violazioni in materia di documentazione delle operazioni rilevanti ai fini iva. Si applica pertanto la sanzione prevista dall’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 che va dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato.

Il cessionario e il committente, che a loro volta vogliono detrarre l’iva addebitata dai fornitori che non hanno ottemperato all’obbligo di emissione della fattura elettronica, per non incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 (pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro), devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio, regolarizzando l’irregolare fatturazione.

In caso di omissione della trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre (ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati). Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

Autore: GIUSEPPE AVANZATO

Fonte: www.fiscalfocus.it